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STOP PAGAMENTO RETRIBUZIONI IN CONTANTI

La legge di bilancio 2018 (L.205 del 27/12/2017) ha disposto dal 1° Luglio p.v. il divieto per tutte le imprese  di corrispondere retribuzioni e compensi in contanti.

 

Il divieto è esteso anche agli acconti di retribuzione, e riguarda qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato, a prescindere dalla durata della prestazione lavorativa e dall'importo da corrispondere.

 

Le uniche tipologie di pagamento previste dal legislatore sono quelle che ne garantiscono la rintracciabilità, e cioè:

 

Per le aziende che in violazione alle disposizioni di legge continuino a corrispondere le retribuzioni in contanti è prevista una sanzione amministrativa da € 1.000,00 ad € 5.000,00.

 

Il divieto vale per il pagamento di qualsiasi somma, anche minima.

 

È importante inoltre evidenziare che "la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione (Art. 912 L. 205/2017)".

 

Perciò la sottoscrizione "per quietanza" o "per ricevuta" apposta sul cedolino non implica, di per sé, l'effettivo pagamento, e non costituisce quindi prova dell'avvenuta corresponsione della retribuzione, ma solo della consegna della busta paga.

 

Assodata quindi la rigidità della normativa, e l'ammontare delle sanzioni, Vi invitiamo ad organizzare il Vs. sistema di pagamento degli emolumenti in modo conforme alle disposizioni di prossima applicazione.

 

Come sempre siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitarVi.

 

Forlì, 22 Maggio 2018


 

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