Viene disposto che, a decorrere dal periodo d'imposta 2025 i rimborsi analitici delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), sostenute dal lavoratore per le trasferte, rimangono esenti da tassazione e contribuzione a condizione che i pagamenti di tali spese siano effettuati con metodi tracciabili, dunque, tramite versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Eventuali rimborsi effettuati in contanti ne determinano l'assoggettamento a imposte (e contributi) oltre alla non deducibilità dai costi per l’azienda.
Fanno eccezione le spese relative ai trasporti mediante autoservizi pubblici di linea per le quali il rimborso può continuare ad essere effettuato anche in contanti senza che ciò pregiudichi la relativa esenzione ai fini della determinazione del reddito imponibile del lavoratore.