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Prestazioni di lavoro autonomo occasionale

Modalità di comunicazione

E' necessaria una comunicazione on line sul sito Ministeriale ClicLavoro. La procedura è la seguente:

  1. 1)  collegarsi al sito https://www.cliclavoro.gov.it/

  2. 2)  accedere a “servizi lavoro” presente in alto a destra della home page

  3. 3)  entrare tramite la spid o la cie del Legale Rappresentante/Amministratore

  4. 4)  nel menù dei servizi che viene proposto accedere a “Lavoro Autonomo Occasionale”

  5. 5)  selezionare il tasto BLU “nuova comunicazione”

  6. 6) compilare tutti i dati richiesti

    7) inviare il modulo


    Il Ministero ha chiarito che potrà essere ancora utilizzata la mail ma che indirizzerà il personale ispettivo prioritariamente su chi usa tale strumento.


    Nell’occasione riteniamo necessario specificare quanto segue.


    NON SONO TENUTI AD EFFETTUARE ALCUNA COMUNICAZIONE:

    1. gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono esclusi dall’ambito di applicazione soggettiva dell’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori;

    2. le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale;

    3. il rapporto con il procacciatore d’affari occasionale così come le prestazioni di natura prettamente intellettuale: correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi;

    4. le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo;

    5. le prestazioni di lavoro autonomo svolte in favore delle ASD e SSD;

    6. gli studi professionali, non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione che si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori;

    7. i rapporti con le pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001);

    8. i rapporti di lavoro domestico (art. 2240 e ss. c.c.);

    9. le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;

    10. i partiti politici;

    11. le organizzazioni culturali, religiose e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti vengano immessi sul mercato a prezzo “politico”, ovvero, ad un prezzo inidoneo a coprire i costi relativi ai fattori produttivi;

    12. le ONLUS

    Consigliamo di prendere visione delle circolari e Faq Ministeriali presenti alla seguente pagina WEB: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/in-evidenza/Pagine/Lavoratori-autonomi-occasionali- 11012121.aspx

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