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Novità e regole sulle prestazioni di lavoro occasionale

 

In data 11.01.2022 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 29/2022 ha fornito i primi chiarimenti circa l'obbligo di comunicazione preventiva per le prestazioni di lavoro rese dai lavoratori autonomi occasionali (cfr. nostra PEC del 21.12.2021).
I datori di lavoro dovranno preventivamente comunicare a mezzo mail, (indirizzi allegati alla presente comunicazione), inserendo nel testo e quindi senza ncessità di allegati i seguenti dati:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico

In assenza anche di uno solo dei dati sopra esposti la comunicazione sarà considerata omessa. 

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del collaboratore.

I datori di lavoro hanno due specifici obblighi temporali:
1) Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data del 11.01.2022 e per i rapporti iniziati in data successiva al 21 dicembre e già cessati il datore di lavoro dovrà effettuare una comunicazione entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso indicando tutti i dati sopra esposti anche se retroattivi
2) per i rapporti avviati successivamente alla data del 11.01.2022 la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

TRATTANDOSI DI MAIL ORDINARIA E NON DI PEC COPIA DELLA MAIL INVIATA ALL'ISPETTORATO TERRITORIALE COMPETENTE (Provincia in cui si svolge la prestazione di lavoro) DOVRA' ESSERE CONSERVATA ANCHE DALL'AZIENDA.

Le sanzioni per la mancata comunicazione sono di importo particolarmente elevato: "in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione".

 

In questo file troverete ► tutti gli indirizzi PEC occasionali

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