La Cassazione su licenziamento per attività durante la malattia: due casi opposti
La Corte di Cassazione ha emesso due sentenze divergenti riguardo al comportamento di lavoratori che svolgono altre attività durante il periodo di malattia
Primo caso: licenziamento confermato.
Un lavoratore, durante il periodo di malattia, ha partecipato a un torneo di calcio. La Cassazione ha confermato il licenziamento, poiché l'attività svolta era incompatibile con la malattia dichiarata e violava i doveri contrattuali di diligenza e fedeltà, dimostrando un comportamento fraudolento e ritardando il ritorno al lavoro.
Secondo caso: licenziamento annullato
Una lavoratrice durante il periodo di malattia si è recata alla sala bingo e a fare la spesa. La Cassazione ha stabilito che le attività svolte non fossero tali da compromettere o ritardare il rientro in servizio o la guarigione clinica e pertanto il licenziamento disciplinare doveva essere annullato.
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata il lavoratore in malattia non è obbligato a evitare ogni altra attività, anche lavorativa, purché queste attività siano compatibili con lo stato di malattia e rispettino l'obbligo di correttezza e buona fede e soprattutto non siano ostative alla corretta guarigione clinica.
Nel caso del calcio, l'attività era troppo impegnativa e incompatibile con la malattia. Nel caso del bingo e della spesa, invece, l'attività non ha influito negativamente sulla guarigione.