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Durata e modalità di fruizione delle ferie
L'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che il Lavoratore ha diritto (non derogabile) ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo deve in genere essere goduto per almeno due settimane (consecutive su richiesta del lavoratore) annuali, mentre per le restanti due settimane entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
La #violazione delle predette disposizioni prevede che venga comminata una sanzione amministrativa, di importo variabile in relazione al numero dei lavoratori coinvolti e del numero di annualità in cui le disposizioni sono state violate.
Il periodo di Ferie può essere influenzato da diversi eventi che possano occorrere al Lavoratore durante la fruizione:
#Malattia: Se la malattia è insorta prima dell’inizio del periodo delle ferie (programmate) e la stessa si protrae durante lo stesso periodo feriale, lo stato morboso decorre regolarmente senza incidere sulle ferie spettanti, che saranno godute in un momento successivo. Se la malattia sopravviene alle ferie, l’evento morboso sospende il decorso delle stesse, a condizione che: la malattia venga tempestivamente comunicata; vengano osservate le eventuali condizioni contemplate sul punto dalla contrattazione collettiva.
#Ricovero del Figlio: La malattia del bambino fino a 8 anni di età che comporti il ricovero ospedaliero dello stesso, interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie.
#Preavviso di #licenziamento/dimissioni: Secondo l’art. 2109 del codice civile, il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie
#PeriododiProva: il periodo di prova deve intendersi sospeso durante la fruizione delle ferie. Il corrispondente arco temporale andrà quindi a sommarsi al periodo di prova previsto dalla contrattazione collettiva
Maternità obbligatoria: le ferie spettanti non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità e di paternità.
#CongedoParentale: le ferie spettanti non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo parentale
#FunzioniElettorali: non possono essere considerati come giorni di ferie i periodi di attività svolta per adempiere funzioni presso i seggi elettorali.
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