News
Decreto Alluvione Romagna

In data 02.06.2023, in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, diventano pienamente operative le previsioni del D.L.  61/2023 cd. “Decreto Alluvione” con il quale vengono introdotte norme di aiuto per imprese e lavoratori per contrastare gli effetti negativi causati dall’alluvione che ha colpito i territori delle Romagna.

Analizziamo, qui di seguito, le numerose previsioni.

 

Sospensione pagamenti

E’ facoltà dell’azienda sospendere i pagamenti dei modelli F24 aventi scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 degli oneri tributari comprese le addizionali regionali e comunali, contributivi (INPS) e assicurativi (INAIL). Sono sospesi, sempre a scelta dell’azienda, anche i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento in scadenza a partire dal 1° maggio.

I pagamenti sospesi dovranno essere ripresi entro il 20.11.2023 in soluzione unica e senza applicazione di interessi o sanzioni.

VI CHIEDIAMO DI COMUNICARE AL NOSTRO STUDIO, ENTRO E NON OLTRE IL 12.06.2023, LA VOSTRA VOLONTA’ DI PAGARE O NON PAGARE I MODELLI F24 DEL PERIODO SOSPESO.

 

Ammortizzatore sociale unico (cd. Cassa Integrazione Emergenziale)

Per i lavoratori subordinati del settore privato è prevista un'indennità economica di importo, parametrato su base mensile pari ad euro 1.321,53 massimi con maturazione intera dell’anzianità pensionistica. L’indennità economica sarà a pagamento diretto da parte dell’Inps.

 

La misura è riconosciuta:

  1. ai dipendenti operanti nei territori coinvolti dall’alluvione la cui azienda sia stata chiusa o abbia subito riduzioni di lavoro per fatti ed eventi legati all’evento alluvionale. In questo caso la prestazione economica è garantita per un numero di giornate massimo pari a 90;
  2. ai dipendenti residenti o domiciliati negli ambiti territoriali coinvolti che, pur se impiegati in aziende non colpite dall’evento alluvionale con conseguente continuità nella attività lavorativa, siano stati impossibilitati anche in parte a recarsi al lavoro. L’impossibilità di recarsi al lavoro deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento emergenziale, all'interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione o all'inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero all'inagibilità dell'abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, o comunque ad altri avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del dipendente in luogo diverso da quello di lavoro. In questo caso la prestazione economica è garantita per un numero di giornate massimo pari a 15.

 

Tutte le condizioni sottolineate nei punti 1) e 2) dovranno essere adeguatamente documentate, si ritiene anche con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

La procedura non necessita di alcun coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali.

 

 

Lavoratori agricoli

In ambito agricolo, per i lavoratori che alla data dell'evento emergenziale avessero in corso un rapporto di lavoro, l'indennità, valida ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione, è concessa nel limite massimo di 90 giornate, mentre, per i restanti lavoratori, è ammessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte quelle lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di 90. La provvidenza è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente.

 

Una Tantum autonomi

Per i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, i lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 4 maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni colpiti dall’alluvione, e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi avversi, è riconosciuta per il 2023 una indennità “una tantum”, pari a euro 500,00 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni  e comunque nella misura massima di euro 3.000.

L’indennità “una tantum” è erogata a seguito di domanda diretta da parte del lavoratore.

 

Indietro