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Decreto AIUTI BIS
L’art. 12 del D.L. n. 115/2022 cd. Decreto "Aiuti Bis" prevede che, limitatamente al periodo d’imposta 2022, non concorrono a formare il reddito (e quindi risultano esenti da tassazione e contribuzione) il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti entro il limite complessivo di euro 600,00, (prima € 258,23).
Una ulteriore novità, rispetto agli anni precedenti, si rinviene nella possibilità di ricomprendere nel limite di esenzione di 600,00 euro anche i rimborsi da parte del datore di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas.
Pertanto,➡ fino al prossimo 31 dicembre 2022:
???? il “plafond” dei beni ceduti e dei servizi prestati a disposizione dei lavoratori e conseguentemente delle aziende ammonta a euro 600,00;
???? nell’ambito di questo importo possono essere riconosciuti anche i rimborsi delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.
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