L'Agenzia richiama il comma 2, lett. f-bis) dell'art. 51 del TUIR, che esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente:
"le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari".
Alla luce del suddetto disposto normativo, l'Agenzia ha evidenziato che le borse di studio scolastiche e universitarie erogate dall'azienda ai figli dei dipendenti che abbiano conseguito determinati risultati non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
L'Agenzia ha ribadito, inoltre, che l'erogazione delle suddette borse di studio è subordinata:
al raggiungimento da parte dello studente di elevate valutazioni intermedie o al termine del percorso scolastico
all'attestazione del superamento con un'elevata media dei voti degli esami fondamentali e complementari previsti dal piano di studio del percorso universitario.